Nel gran libro delle leggi: un esempio di come il Belpaese sia il regno delle tasse con una pressione fiscale fra le più alte al mondo. Doverosa precisazione se teniamo anche conto del pensiero di Murray Rothbard (L'etica della libertà, 1982) il quale sosteneva che "Soltanto lo Stato realizza le proprie entrate con la coercizione, minacciando pene severe qualora esse non si dovessero materializzare. Questa coercizione va sotto il nome di ‘Tassazione’, sebbene in altre epoche sia stata definita ‘Tributo’".
Quanti, proprietari di una roulotte o di un camper hanno pensato di "posteggiarli" nella propria campagna. Rispondo a un lettore che ha pensato bene, nel periodo di ottobre dello scorso anno, in occasione della raccolta delle olive, di posizionare la sua piccola roulotte nella campagna di proprietà, e per rendere la sua permanenza più confortevole aveva dotato il "veicolo" di impianto acqua e gas.
A seguito di sopralluogo della Polizia edilizia del Comune gli veniva contestato il reato di "abusivismo edilizio".
Invero, l’installazione di roulotte, camper, imbarcazioni o di strutture prefabbricate secondo un costante e consolidato orientamento giurisprudenziale deve essere necessariamente assentita da idonea licenza abilitativa. Difatti l’articolo 3, comma 1, lett. e.5) del Dpr n. 380 del 06/06/2001 (cd. TU dell’edilizia), prevede che simili interventi siano, qualora diretti a soddisfare esigenze non meramente temporanee, valutati al pari delle nuove costruzioni e pertanto il privato cittadino debba, di conseguenza, richiedere al Comune di appartenenza il rilascio del permesso di costruire.
Tale fondamento è stato ribadito di recente dal Tar della Regione Liguria, Genova, con sentenza n. 281 del 18 febbraio 2014.
Nella controversia in esame, il tribunale amministrativo respingeva il ricorso proposto da un privato cittadino che, vistosi notificare una ordinanza di demolizione della propria roulotte stabilmente installata sul suolo di sua proprietà e destinata a dimora, sosteneva che la stessa fosse collocata all'interno della proprietà esclusiva. A fondamento del balzello, oltre la mancanza di motivazione, il ricorrente deduceva che la roulotte non sarebbe affatto da annoverarsi fra gli interventi di nuova costruzione la cui realizzazione ed installazione necessitasse pertanto di titolo abilitativo. Il tribunale accoglieva la sospensiva, avuto riguardo al solo danno conseguente all’esecuzione dell’atto impugnato, seppure, come detto, rigettava in via definitiva e nel merito il gravame. In buona sostanza la sentenza ripropone le medesime questioni già affrontate e risolte dalla giurisprudenza amministrativa in tema di roulotte, camper, imbarcazioni e strutture prefabbricate, adibite a dimora, e della loro inclusione nelle costruzioni, quale intervento edilizio assoggettato al preventivo rilascio del permesso di costruire. Temi che, come più volte rilevato dai vari Tar italiani con orientamento univoco, sono stati normativamente risolti dal Testo unico dell’edilizia che all’articolo 3, comma 1, lett. e) punto n. 5, ha valutato come nuova costruzione “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, cose mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini o simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee”. In definitiva sulla base della normativa nazionale, i giudici amministrativi hanno affermato "Ciò che rileva ai fini della qualificazione della roulotte come costruzione è la destinazione impressale (cfr., fra le tante, Cons. St., Sez. V, 27 aprile 2012, n. 2450): qualora come nel caso in esame – circostanza non affatto contestata dai ricorrenti con riguardo agli allacci abusivi alle utenze di luce, gas e acqua – funga da abitazione, occorre conseguire il permesso di costruire per essere installata e mantenuta nell’area di sedime”.
Per quanto innanzi si aggiunga anche che, se la roulotte dovesse insistere su di un'area sottoposta a vincoli ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004, alla violazione edilizia si accorpa quella paesaggistica, la cui tutela impone, ai sensi dell’art. 16, la sanzione ripristinatoria della demolizione.
La normativa nazionale è dunque abbastanza chiara e l'orientamento giurisprudenziale non ammette scarti al fine di scusare “illegittime” installazioni di manufatti privi dei requisiti di temporaneità, ancorché utilizzati a fini abitativi.
Stesso orientamento per quanto sostenuto dalla suprema Corte di Cassazione, Sez. Terza penale, con sentenza n. 9268 depositata in data 26/02/2014. La Corte ha difatti ritenuto corretto quanto sostenuto sia dal giudice delle indagini preliminari che dal tribunale, ovvero che le unità abitative in questione "Configurano una lottizzazione materiale, posto che l'art. 3, comma 1, lett. e.5), del Dpr 380/01 qualifica come nuove costruzioni le strutture abitative mobili se idonee a trasformare in modo durevole il territorio" (nel caso in esame, le unità abitative erano stabilmente e permanentemente collegate alle reti di distribuzioni idrica, del gas e della rete fognaria).
Ed ecco la ciliegina sulla torta! L'installazione di roulotte, camper, imbarcazioni o di strutture prefabbricate prevede la corresponsione degli oneri accessori in favore della pubblica amministrazione (Comuni).
Difatti, nel diritto urbanistico, gli oneri accessori sono un costo compreso nel permesso di costruire che prevede due pagamenti:
- uno relativo alle spese di urbanizzazione primaria e secondaria (sulla base di tabelle stabilite dalle Regioni per classi di comuni);
- l’altro proporzionale al costo di costruzione dell’opera.
Le attività che comportano la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale sono sottoposte al pagamento di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione nei limiti di quanto disposto dalla vigente normativa. Il contributo è determinato con riferimento alla data di rilascio del permesso di costruire, ovvero al trentesimo giorno successivo alla data della presentazione della denuncia di inizio attività. Il rilascio del permesso di costruire ovvero l’efficacia della Denuncia di inizio attività sono subordinati al pagamento della quota del contributo di costruzione ovvero della prima rata di contributo in caso di richiesta di rateizzazione. È fatta salva la possibilità per i Comuni di effettuare in qualsiasi momento verifiche sul contributo di costruzione determinato contestualmente al rilascio del titolo abilitativo, e qualora per effetto di tale verifica sia determinato un importo del contributo superiore a quello precedentemente quantificato, sarà dovuta la maggior somma: in caso di mancato o ritardato pagamento della medesima nei termini prescritti, saranno applicate le maggiorazioni e le sanzioni previste. Per quanto concerne gli interventi edilizi minori, nel caso di installazione di manufatti leggeri, prefabbricati, strutture in genere su suolo privato atte a soddisfare esigenze non temporanee, come definite all’art. 3, comma 1, lettera e.5) del Dpr n. 380 del 06/06/2001, è prevista la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione calcolato sulla base delle tabelle messe a disposizione dai Comuni con riferimento alla superficie occupata dal manufatto. Sono incluse nella categoria anche le istallazioni collocate in corrispondenza delle aree adibite ad attività quali roulotte, case mobili per il soggiorno degli utenti qualora gli stessi manufatti permangano per più tempo (tempo variabile a seconda nel Comune in cui è ubicato il manufatto) dalla data di inizio occupazione (strutture cosiddette “stanziali”).
Rebus sic stantibus, le roulotte, i camper, le imbarcazioni, le strutture prefabbricate e le case mobili, rientrano tra i manufatti leggeri, per la cui installazione è necessario il preventivo ottenimento del titolo abilitativo se utilizzati come abitazioni e non dirette a soddisfare esigenze meramente temporanee e sono sottoposte al pagamento di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione nei limiti di quanto disposto dalla vigente normativa.
Ebbene sì, Svetonio (Vite dei Cesari, I/II secolo) aveva proprio ragione nel dire che "Il buon pastore deve tosare le pecore, non scorticarle".
Giovanni Colucci
Consulente forense su reati in materia edilizia, urbanistica e immobiliare
Commenti
Sono titolare di un'azienda costruttrice di velivoli leggeri in composito. Sarei interessato a diversificare l'attività, mettendo in produzione una particolare Roulotte da me progettata. Potrebbe darmi informazioni in merito a come regolarizzare la produzione di tali articoli.
Distinti saluti,
Ing. Abagnale G.
Grazie e buona luce
Quindi, tutti e due, non scomodate la redazione o addirittura un Giudice per sapere come stanno le cose; chiedetele sul Municipio.
In particolare vado ad esplicitare la situazione.
Acquistiamo un terreno NON edificabile, diciamo un ettaro.
Acquistiamo poi una "casa su gomma" targata e tassata da bollo e assicurazione regolarmente pagati, dotata di:
- impianto fotovoltaico con accumulo di energia
- sistema di raccolta acque piovane
- detersivi e detergenti non solo "totalmente biodegradabili", ma a inquinamento zero.
Niente di complicato, è tutto già ad oggi perfettamente realizzabile (e realizzato).
Una tale struttura NON ha bisogno di essere collegata né alla rete elettrica comunale né all'impianto idrico né a quello fognante (e non inquina!).
Ora parcheggiamo stabilmente, quindi non per uso "meramente temporaneo", un tale mezzo sul nostro terreno NON edificabile.
CHI può imporre a tale tipo di abitazione (e sottolineo a tale specifico tipo di abitazione) la richiesta della concessione edilizia e, quindi, la negazione dello stazionamento di tale struttura sul terreno?
Personalmente, mi sbilancio, ritengo probabile che, qualora fosse imposto un tale onere/obbligo, ciò lederebbe la libertà dell'individuo e questo... non è concesso (per ora).
Vorrei tanto chiedere ad un Giudice cosa ne pensa... e non è detto che non lo farò...
Intanto voi cosa ne pensate?
La redazione può informarci?