Il Permesso di costruire in sanatoria e l’Accertamento di conformità in sanatoria sono procedure di regolarizzazione urbanistica ed edilizia prevista dall’art. 36 del D.p.r. 380/01 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).
Questi titoli abilitativi sono da richiedere su interventi di nuova costruzione, o su lavori di ampliamento e/o di ristrutturazione di edifici esistenti, eseguiti in assenza del titolo abilitativo, oppure in totale difformità o con variazioni essenziali da quello rilasciato, sia che si tratti di permesso di costruire che di Scia.
Per i casi di opere eseguite in assenza di permesso di costruire o in totale difformità o con variazioni essenziali, nonché nei casi di parziale difformità, ovvero nei casi di opere eseguite in assenza di Scia, l'avente titolo può ottenere il permesso di costruire o l'attestazione di conformità in sanatoria soltanto se l’intervento edilizio è stato eseguito in piena conformità sia alla disciplina urbanistico edilizia vigente al momento di realizzazione dell’opera che al momento della presentazione della domanda di sanatoria.
Quindi se all’epoca dell’abuso la costruzione rispettava il Prg vigente ed è inoltre conforme alla previsioni di Prg vigente alla data di presentazione della domanda di sanatoria, allora è possibile richiedere il Permesso di costruire in sanatoria.
La richiesta di premesso di costruire in sanatoria o di attestazione di conformità in sanatoria deve essere presentata dal proprietario o da chi ne abbia titolo presso l’Ufficio tecnico comunale ove sorge l’opera abusiva.
La domanda della pratica di accertamento di conformità deve essere corredata almeno dai seguenti documenti:
- 1)elaborati grafici che riportano la situazione ante operam, lo stato dei luoghi dell'immobile oggetto dei lavori e lo stato sovrapposto;
- 2)relazione tecnica asseverata da parte di un professionista abilitato che dichiari la conformità delle opere realizzate alla disciplina urbanistico edilizia;
- 3)eventuali nulla osta o pareri degli enti preposti ai vincoli.
Il rilascio del Permesso di costruire in sanatoria prevede dei costi che variano a seconda del tipo di intervento. A meno di direttive comunali che prevedono altri costi per il rilascio del suddetto titolo, i valori generalmente applicati sono:
- 1)diritti di segreteria;
- 2)per gli interventi penalmente rilevanti, attestazione di pagamento a titolo di oblazione della sanzione amministrativa per un importo pari ad almeno € 516,00, in conformità alla vigente normativa statale (per i casi di parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme);
- 3)per gli interventi non penalmente rilevanti, attestazione di pagamento della sanzione amministrativa per un importo determinato dall'autorità comunale variabile da € 516,00 a € 5.164,00 in ragione della natura e consistenza dell'abuso;
- 4)attestazione di pagamento dei contributi concessori, se dovuti;
- 5)per gli interventi in zona vincolata dal punto di vista paesaggistico, ove riscontrata la compatibilità paesaggistica ex art. 167 comma 5 DLgs 42/04 e s.m.i, attestazione di pagamento della sanzione amministrativa di cui al citato art.167 comma 5.
In caso di Permesso di costruire in sanatoria il responsabile del procedimento ha 60 giorni dalla presentazione della domanda formalmente completa per curare l'istruttoria, acquisire tutti i necessari pareri di competenza comunale, esprimere la propria valutazione di conformità e formulare la proposta motivata.
Il dirigente dell’Utc nei 15 giorni successivi provvede all'adozione del provvedimento finale e al rilascio entro 60 giorni dalla presentazione della domanda formalmente completa.
Nei tempi del rilascio il responsabile del procedimento provvede a quantificare l'importo da corrispondersi a titolo di sanzione amministrativa comunque in misura non inferiore a € 516,00.
Sia in caso di Attestazione che di Permesso di costruire in sanatoria il rilascio è subordinato al pagamento degli importi dovuti a titolo di sanzione amministrativa (o di oblazione) e al pagamento dei contributi di costruzione e di urbanizzazione, se dovuti.
Se l'intervento ricade in zona vincolata dal punto di vista paesaggistico, il Comune si pronuncia sulla domanda entro 180 giorni previo parere vincolante della Soprintendenza da rendere entro 90 giorni. Nel caso di accoglimento della domanda dovrà essere presentata attestazione di pagamento della sanzione amministrativa ex art. 167 comma 5 DLgs. 42/04 e s.m.i.
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Commenti
Regolamento edilizio approvato nel 2001 dal comune di Casamassima(a firma ing.L'Abbate)capo VI,art.2.61,pag.58-59
"la concessione può essere annullata quando sia stata dolosamente ottenuta in base a falsa documentazione" .
Senonchè(e qui la cosa riguarda anche il sig.Di LIVIO) il regolamento, ed anche la legge statale prevede che in caso di annullamento della concessione "quando non sia possibile rimuovere i vizi procedurali o effettuare la restituzione in pristino si applicano le sanzioni di cui agli art. 11 e 20 della legge 47/1985", cioè sanzione pari al valore venale delle opere abusivamente costruite(art.11), e poi c'è la sanzione penale dell'art.20.
MA ATTENZIONE, questo riguarda il rapporto fra comune e titolare dell'abuso, rapporto a cui il vicino danneggiato resta estraneo.
Infatti la concessione viene rilasciata con la formula "salvi i diritti dei terzi", diritti dei quali i comuni sono tenuti a valutare solo ciò che è palese, ma che a volte fingono di non vedere anche se grossolanamente violati, specie se il richiedente o il suo tecnico sono cosa loro...
Perciò in questi casi il danneggiato si rivolge al giudice civile e non al TAR per tutelare i propri diritti lesi, per ripristinare i quali il giudice civile non bada alla concessione edilizia, e non considera la "&staticità della parte conforme":se non puoi abbattere solo l'abuso abbatti tutto, salvo che il danneggiato non si accorda , ma...al prezzo che dice lui.
Ora con le sentenze del TAR che certificano l'abuso l'azione dinanzi al giudice civile(che andava fatta dall'inizio) è ancora più semplice, per modo di dire ovviamente....
Mio padre ristrutturò circe 20 anni fa una casa rurale senza che avesse balconi , ma al momento della messa in opera furono realizzati 2 balconi. Dopo la morte dei miei genitori nell'approssimarci a vendere ci siamo accorti che qui balconi non sono stati riportati nella variante d'opera. Non so se è stata una dimenticanza dell'ingegnere nel riportare la nuova variazione o quant'altro. Gentilmente se può delucidarmi sul da farsi. La ringrazio.
La pubblicazione mi è stata segnalata dalla redazione. Ad ogni buon modo cercherò di chiarire alcune perplessità. Mi preme sottolineare che quanto riportato nel testo non è frutto di un semplice copia e incolla ma è ciò che è riportato sul D.P.R. 380/01 e su disposizioni di legge a livello regionale.
Per come è scritto il D.P.R. 380/01 diventa di difficile comprensione per i non addetti ai lavori per cui mi sono avvalso di confrontarmi su siti con i quali vanto collaborazioni: IngegneriCC, Ingforum, Inarcassaonline ed altri siti ad essi direttamente collegati.
Con l’occasione invito anche i tecnici di questo forum ad interfacciarsi con questi siti in quanto molto professionali ed utili dal punto di vista specialistico.
Ad ogni buon modo io non intendo entrare nei particolari degli abusi riportati su alcuni commenti perché non è questa la sede per sindacare l’operato di altri colleghi non avendo, tra l’altro, neanche cognizione di causa su ciò che si afferma.
Per “#2 proprietario”: vedo improbabile “un mero errore” quello di riportare uno stato dei luoghi diverso dalla realtà vista la complessità delle fasi di una progettazione. Aggiungo che può anche darsi che un tecnico riporti male un rilievo ma, al rilievo, vengono affiancati una planimetria catastale rilasciata dal Catasto, una aerofotogrammetria generalmente rilasciata dall’IGM e lo stralcio del PRG comunale rilasciato dal Comune, proprio per attestare l’effettivo stato dei luoghi.
L’U.T.C. può sanare difformità solo del tipo non essenziale (ossia difformità che non incidono sui parametri urbanistici, di vincolo, ecc..) come ad esempio una diversa distribuzione degli spazi interni rispetto a quella autorizzata. Al contrario un mancato rispetto delle distanze dai confini o un aumento di cubatura o ancora di superficie coperta, non possono essere semplicemente sanate dall’U.T.C., fermo restando la normativa attuale. In questi casi si ricorre al ripristino dello stato autorizzato o, quando emanato, si ricorre al Condono.
Per “#11 caseecasi”: se ricorrono i casi di difformità il proprietario può richiedere il P.d.C. in Sanatoria col quale sanare dette difformità dietro pagamento di sanzioni e/o oneri comunali. Capita spesso che comprando una casa ci si accorge che alcune tramezzature non sono poste così come riportate sul progetto autorizzato. In questo caso o con un P.d.C. in sanatoria o mediante una S.C.I.A. si può richiedere l’aggiornamento della difformità riscontrata allineando successivamente anche la parte catastale.
Sì, certo. Troverà tanti altri scritti, tutti più o meno simili nell'impostazione.
Dunque converrà che le regole sono universali.
Saluti.
Volando, mi sono elevato di quota per guardare lo scempio urbanistico. Adesso riduco la potenza e mi riporto a quota del .... !
Gentile lettore,
come riferito in altro intervento si tratta della diffusione di un articolo la cui pubblicazione risale a diverse settimane or sono (dalle pagine del nostro settimanale).
Le sue 'presunzioni' sono tali appunto.
Il tecnico (della cui collaborazione ci avvaliamo) è persona seria (il cui curriculum è noto in ambiti non casamassimesi) e non abbiamo motivo di 'presumere', come invece lei fa, che si tratti di quanto da lei 'presunto'.
Saluti.
E COSÌ IN TANTI LA SMETTEREBBERO DI ...FANTASTICARE SU OTTIMI PROFESSIONISTI CHE ONORANO LA NOSTRA PIAZZA!
È lecito e legittimo quello che vi viene richiesto?
Mi fa specie che persone che vantano la propria manifesta libertà di pensiero censurino senza motivo quella altrui.
Interessante sarebbe un intervista all'ingegner Labbate, all'epoca dirigente dell'ufficio tecnico e magari, se si conoscesse il nome del progettista, un chiarimento in merito anche da lui!
Ancora più interessante sarebbe conoscere i tempi della magistratura!
Giusto per acculturarci!
Se l'ingegnere sarà cosi gentile da rispondere ai vari quesiti, questa sarà la rubrica più interessante di questo blog!
Pazienza se creerà imbarazzo nel settore edilizio!
E la redazione è disponibile a mandare avanti questa iniziativa?
#imprenditore: a differenza del caso di via turi (da quello che dicono, per lo meno), la vicenda di punta perotti non è stata distanza da dichiarazioni mendaci del tecnico, bensì da un "indietro tutta" delle istituzioni. I fabbricati sono stati eretti con regolare permesso di costruire, solo successivamente è stato revocato.
www.ecoblog.it/post/62765/punta-perotti-le-multe-europee-per-la-violazione-dei-diritti-umani
#redazione: carina la rubrica, andrebbe fatta come approfondimento, piuttosto che come ***&***. Ps. Anche questo messaggio andrà perso?
e dopo l'abbattimento di punta perotti, la corte di Strasburgo condanna il comune di Bari a risarcire i Matarrese con 50 milioni di euro!
Un errore che graverà sulle tasche degli ignari baresi.
Un contributo a completare il commento di numeriallamano!
GRAZIE A QUESTA RUBRICA HO SCOPERTO DI AVER ACQUISTATO, QUALCHE ANNO FA, UN APPARTAMENTO CHIACCHIERATO! DOVRÒ INFORMARMI PRESSO L'UFFICIO TECNICO E PRENDERE LE DOVUTE PRECAUZIONI!
E TU, NUMERIALLAMANO, DAI L'IMPRESSIONE DI NUTRIRE DELLE PERPLESSITÀ PER QUESTA RUBRICA, COME MAI?
Il falso perbenismo ormai acclarato ha indispettito troppa gente che difficilmente si lascerà scappare l'occasione per mettere in piazza quello che in tanti anni è accaduto nel settore edilizio qui a Casamassima. .
Quando si taglia la testa al serpente, questi continua a dimenarsi finchè non muore!
Non capisco a chi ti riferisci quando parli di "abusi di politici" (faresti bene a fare nomi e cognomi onde evitare un clima di sospetto)ma se ce ne fossero i reati sarebbero ancor più gravi!
E avremo modo di parlare delle tre scimmiette che non vedono, non sentono e non parlano!
E poi commetti un grave errore quando banalmente irridi "quelli del NOPE". È gente che onestamente svolge con serietà il proprio lavoro senza svendersi per un piatto di minestra!
Anche se qualche pseudo tecnico non vede di buon occhio che la gente comune, i proprietari di case o eventuali futuri acquirenti vengano informati da chi non ha interessi a mascherare eventuali anomalie dei manufatti!
Approfitto per porre la mia domanda: quali responsabilità potrebbe avere il proprietario di un'abitazione con difformità edilizie?