CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 11 gennaio 2013 n. 110.
Di notevole interesse, stanti i vari provvedimenti riguardanti il dimensionamento delle reti scolastiche approvati dalle istituzioni politiche locali italiane, la pronuncia ultima dei Giudici di Palazzo Spada, che hanno posto limiti stringenti all'attuazione dell'intervento in questione, basandosi, in particolare, sulla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 417 del 7 giugno 2012, la quale ha emesso declaratoria di illegittimità costituzionale in relazione a quanto previsto sul tema dal Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito nella legge n. 111 del 15 luglio 2011, sulla quale, purtroppo, varie istituzioni locali hanno basato il proprio convincimento in tema di dimensionamento scolastico.
In primis, ad ogni modo, innovativa e interessante la sentenza del Consiglio di Stato, che ha previsto la legittimazione del personale dipendente e dei genitori degli alunni a impugnare i Piani di dimensionamento scolastico. All'uopo, infatti, è stato rilevato che gli atti di fusione, scissione o soppressione degli istituti scolastici sono idonei a esplicare effetti sia sugli alunni, quali diretti fruitori del servizio scolastico, sia sui soggetti (personale docente e non docente) che operano nell’ambito della scuola, così che deve ammettersi l’esistenza in capo a tali soggetti di una posizione legittimante la impugnazione dei predetti atti ogni qualvolta se ne prospetti l’incidenza sulla qualità del servizio, in relazione ai requisiti di dimensione ottimale dell’istituto, disomogeneità della popolazione scolastica e diversità dei percorsi didattici e formativi delle scuole da accorpare. Onde, non può negarsi interesse e legittimazione ad agire nei confronti dei genitori, in quanto soggetti esercenti potestà, quali fruitori del servizio scolastico.
Sul merito della questione, non può ignorarsi l'incidenza, sui provvedimenti in oggetto, della pronuncia della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 4 dell’art. 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazione dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale così disponeva l'accorpamento di istituti scolastici di diverso grado, con contestuale formazione di istituti comprensivi, i quali, per acquisire l’autonomia, dovrebbero essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Secondo il giudice delle leggi, infatti, la predetta norma incide direttamente sulla rete scolastica e sul dimensionamento degli istituti, materia che, secondo la giurisprudenza della Corte suprema, non può ricondursi nell’ambito delle norme generali sull’istruzione e va, invece, ricompresa nella competenza concorrente relativa all’istruzione. D’altronde, sempre secondo il giudice delle leggi, il dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche è di spettanza regionale, mentre appartiene alla competenza statale la determinazione dei principi fondamentali e la norma in esame non ne contiene, possedendo il carattere di intervento di dettaglio nel dimensionamento della rete scolastica, poichè stabilisce la soglia minima di alunni che gli istituti comprensivi devono raggiungere per ottenere l’autonomia, in tal modo escludendo in toto le Regioni da qualsiasi possibilità di decisione. Ciò, laddove, invece, la preordinazione dei criteri volti all’attuazione del dimensionamento delle istituzioni scolastiche ha una diretta ed immediata incidenza su situazioni strettamente legate alle varie realtà territoriali e alle connesse esigenze socio – economiche di ciascun territorio, che ben possono e devono essere apprezzate in sede regionale.
Commenti
Disdicevole il comportamento del nostro primo cittadino, quale la finalità della sua ostinazione?
Ripicca, scarsa conoscenza del problema, o esaltazione dell'IO?
Pare esclusivamente una ingiustificata ingratitudine verso una comunità che ha contribuito alla sua elezione!
Speriamo che il sindaco non venga sfiorato dall'idea di emulare NERONE!
Consideri che lo scrivente si è preso il ...fastidio di andarla a votare!
Almeno ora, privalo della delega!
Andiamo avanti!