Alla luce dell'ordinanza contingibile e urgente n. 130 del 29.11.2012, emanata dal sindaco di Casamassima, relativa all'apertura dell'ampliamento della galleria commerciale Auchan, attuale e interessante è illustrare e commentare il contenuto della sentenza del Consiglio di Stato, che, conformemente alla decisione della Corte Costituzionale n. 155 del 7 aprile 2011, ha posto un freno ai poteri sindacali in materia.
All'uopo, giova innanzitutto precisare che le ordinanze di necessità e urgenza, disciplinate dall'art. 50, comma 5, Tuel, son state previste nell'ottica di fronteggiare situazioni straordinarie e di urgente necessità in materia di ordine e sicurezza pubblica, nonché di sanità e igiene pubblica, in casi previsti per legge ed esercitando, dunque, un potere amministrativo che va al di là dell'ordinario; ciò, nei casi in cui si rivelino inutili gli strumenti ordinari posti a disposizione dal legislatore, al fine di eliminare o prevenire gravi pericoli, che minaccino l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
Trattasi, quindi, di casi eccezionali, a fronte dei quali è consentito il potere di adottare tutte le possibili misure atte a scongiurare la specifica situazione di pericolo. La legge, tuttavia, è parsa lacunosa, poiché non determina i casi concreti in cui le ordinanze possono essere adottate e non ne delimita il contenuto, affidando alle autorità amministrative il compito di valutare caso per caso la sussistenza dei relativi presupposti. In merito, prezioso si è rivelato l'apporto della giurisprudenza, ex multis la sentenza in commento, che ha posto un freno al potere discrezionale dei sindaci, che rischiava di mettere a repentaglio il principio di legalità a cui le pubbliche amministrazioni devono conformarsi.
Sulla scorta di tali considerazioni, il Consiglio di Stato e la Corte Costituzionale hanno in primis adottato un significato restrittivo di "grande evento", considerando tale unicamente situazioni strettamente emergenziali, del tutto abnormi, accidentali, eccezionali, del tutto inaspettate, che, pur se diverse da calamità naturali e catastrofi, determinino gravi rischi per l'integrità della vita, dell'ambiente e degli insediamenti.
Ciò, si badi bene, in presenza non di semplici presunzioni di pericolo, ma di situazioni corroborate da prove concrete, che richiedono, da parte del sindaco che emette una tale ordinanza, di motivarla in modo stringente e approfondito.
Inoltre, è doveroso precisare, quanto al contenuto delle medesime ordinanze, che, in relazione alle situazioni che mirano a fronteggiare, consistono in provvedimenti volti a imporre ordini restrittivi, ossia obblighi e divieti, col minor sacrificio possibile per i privati destinatari delle stesse. Onde, è chiaro che non possono essere considerate legittime ordinanze contingibili e urgenti di natura autorizzativa, ossia volte, per dirla in parole semplici, a concedere qualcosa, a permettere qualcosa; al contrario devono avere natura inibitoria, ossia vietare qualcosa o imporre obblighi straordinari. Per tale motivo, i provvedimenti contingibili e urgenti devono rispondere a criteri di utilità e congruità del mezzo prescelto; proporzionalità e coerenza tra le circostanze di fatto e il contenuto dell'atto. Onde, cessate le situazioni emergenziali, torneranno a produrre effetti le norme di legge ordinarie, venendo meno le restrizioni, ossia obblighi e divieti imposti.
È, dunque, fondamentale evidenziare un altro limite ai provvedimenti in questione, ossia quello della temporaneità, onde la necessità che le ordinanze indichino un preciso termine finale. Ciò, con la conseguenza che è da ritenersi illegittima un'ordinanza contingibile e urgente se, in relazione alle sue finalità, riveste il carattere della continuità e stabilità di effetti, regolando, appunto stabilmente nel tempo, situazioni e centri di interesse. Considerazione, che evidenzia ancora di più il carattere inibitorio straordinario e non autorizzativo dei provvedimenti illustrati.
È, perciò, chiaro che, in assenza dei presupposti illustrati, qualora i sindaci emettano ordinanze contingibili e urgenti senza rispettare i limiti menzionati, si configureranno casi di carenza di potere, o, ancora meglio, di cattivo uso del potere, impugnabili innanzi all'autorità giudiziaria amministrativa, in quanto configuranti lesioni di interessi legittimi.
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